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Malattia e lavoro subordinato: diritti, indennità e regole per ogni contratto

    Quando un lavoratore si ammala, entrano in gioco diritti, doveri e tutele ben precise, che variano in base al tipo di contratto e alla posizione professionale. Non esiste una regola unica per tutti: la gestione della malattia cambia se il contratto è a tempo determinato, intermittente o part-time, e presenta caratteristiche particolari anche per i pensionati che decidono di tornare al lavoro.

    In questo approfondimento facciamo chiarezza sulle principali regole che disciplinano la malattia nel rapporto di lavoro subordinato, analizzando i casi più frequenti e le indicazioni fornite dall’INPS per garantire una corretta applicazione delle tutele previste dalla legge.

    Malattia nel contratto a tempo determinato: tutele fino alla scadenza

    Se hai un contratto a tempo determinato e ti ammali, sappi che hai comunque diritto all’indennità di malattia, proprio come chi ha un contratto a tempo indeterminato. Ma c’è una differenza importante: la tutela vale solo fino alla scadenza del contratto. Questo significa che, se ti ammali e nel frattempo il contratto finisce, l’indennità si interrompe automaticamente.

    L’INPS riconosce l’indennità per un massimo di 180 giorni all’anno, ma solo se hai lavorato abbastanza nei 12 mesi precedenti. Nello specifico, l’Istituto controlla quanti giorni effettivi hai lavorato nell’anno prima dell’inizio della malattia, e non può erogarti più giornate di indennità di quante ne hai lavorate.

    Hai lavorato meno di 30 giorni? In questo caso, ti spettano comunque 30 giorni di malattia all’anno, che ti verranno pagati direttamente dall’INPS, senza passare dal datore di lavoro.

    Anche chi ha un contratto a termine ha diritto a tutele in caso di malattia, ma con limiti legati alla durata del contratto e alla storia contributiva recente.

    Malattia nel contratto intermittente: indennità variabile

    Il contratto di lavoro intermittente si caratterizza per la discontinuità della prestazione. La tutela in caso di malattia dipende dalla presenza o meno dell’obbligo di risposta alla chiamata.

    Obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro

    Nel contratto di lavoro intermittente che prevede l’obbligo di risposta alla chiamata, è necessario distinguere due situazioni:

    • Malattia durante i periodi di effettiva prestazione lavorativa
    • Malattia durante i periodi di disponibilità

    In entrambi i casi, il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità di malattia. Durante i giorni in cui è effettivamente impiegato, l’indennità è calcolata sulla base della retribuzione percepita per le prestazioni lavorative svolte. Nei periodi in cui non è chiamato ma è comunque vincolato alla disponibilità, il lavoratore riceve l’indennità di disponibilità, che – come chiarito dall’Inps – è assoggettata a contribuzione non solo ai fini pensionistici (IVS), ma anche ai fini dell’assicurazione per la malattia.

    Di conseguenza, anche durante le giornate di disponibilità, il lavoratore mantiene il diritto all’indennità di malattia, pur con modalità di calcolo differenti rispetto alle giornate di lavoro effettivo.

    Malattia nel contratto part time: attenzione al tipo di part-time

    Il contratto part time è pensato per chi lavora meno ore rispetto a un normale tempo pieno (che per legge è di 40 ore settimanali, salvo quanto previsto dai contratti collettivi). Insomma, si lavora meno, ma sempre con un contratto regolare.

    Anche se oggi la legge non distingue più ufficialmente tra part time orizzontale, verticale o misto, nella pratica questa suddivisione è ancora molto utile. Soprattutto quando si tratta di capire come gestire la malattia del lavoratore e calcolare i relativi importi.

    L’Inps, con la circolare n. 41/2006, ha chiarito che la tipologia di part time può fare la differenza: a seconda di come sono distribuite le ore lavorative nel tempo, può cambiare anche il modo in cui si calcola l’indennità di malattia. Per questo, anche se la classificazione non è più obbligatoria per legge, continua a essere usata concretamente in molte situazioni operative.

    Nel contratto part-time, la malattia viene trattata in modo diverso a seconda della sua articolazione:

    • Part-time orizzontale: l’indennità è calcolata proporzionalmente in base all’orario ridotto.
    • Part-time verticale e misto: il calcolo della retribuzione media giornaliera include la retribuzione teorica degli ultimi 12 mesi. L’indennità cambia a seconda che la malattia inizi in periodo lavorativo o in pausa contrattuale.

    Se la malattia inizia durante i giorni lavorativi, spetta l’indennità piena. Se inizia in un periodo di inattività, l’Inps distingue se l’evento è avvenuto entro 60 giorni o oltre l’ultimo giorno lavorato, con conseguenze sulle giornate indennizzabili.

    Malattia ospedaliera: regole e percentuali ridotte

    La malattia con ricovero ospedaliero ha un trattamento economico specifico. L’indennità giornaliera è ridotta ai 2/5 della misura ordinaria:

    • 20% (invece di 50%) dal 4° al 20° giorno
    • 26,66% (invece di 66,66%) oltre il 20° giorno

    Non si applica la riduzione per i lavoratori con familiari a carico. La certificazione deve provenire da strutture pubbliche o convenzionate. Anche il ricovero domiciliare (assistenza domiciliare integrata) è considerato valido.

    Malattia e pensionati: le nuove regole Inps 2025

    Con la circolare Inps 57/2025, l’Istituto riconosce la tutela per malattia anche ai pensionati che intraprendono un nuovo lavoro subordinato. In precedenza, il diritto era negato in quanto si riteneva che il reddito da pensione escludesse la necessità dell’indennità.

    Ora invece, il pensionato che lavora (esclusi i titolari di pensione di inabilità) ha diritto alla prestazione, purché versi i contributi richiesti. Non spetta invece ai titolari di pensioni incompatibili o a chi lavora in Gestione Separata, come previsto dalle circolari 147/2001 e 76/2007.